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FATTURA ELETTRONICA: AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA LA MODIFICA AL TRACCIATO XML

Dal 4 maggio 2020, sarà possibile utilizzare un nuovo tracciato xml per le fatture elettroniche con importanti novità.

E’ quanto emerge con il provvedimento direttoriale n. 99922, pubblicato il 28 febbraio 2020, con cui l’Agenzia delle entrate, appunto, ha adottato le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.) del tracciato xml, intervenendo, in particolare, su richiesta degli operatori e delle associazioni di categoria, sulle codifiche “Tipo Documento” e “Natura”.

Nel provvedimento, inoltre, si precisa che a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema sia con quello attualmente utilizzato.

Invece, dal 1° ottobre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

Inoltre, nel provvedimento si posticipa al 4 maggio 2020 il termine ultimo per l’adesione al servizio di consultazione e conservazione dell’Agenzia.

I NUOVI TIPI DOCUMENTO

Con l'ampliamento delle tipologie di documenti che potranno essere trasmesse a SdI, unitamente al maggiore dettaglio dei codici natura, sarà possibile da un lato disporre di una maggiore flessibilità nel predisporre le e-fatture e, dall’altro, permettere all’Agenzia delle entrate di predisporre con maggior precisione la dichiarazione IVA precompilata.

Ad esempio, sono previsti i seguenti codici per l’integrazione della fattura:

- codice TD16: integrazione fattura a seguito di reverse charge interno;

- codice TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;

- codice TD18: integrazione per l’acquisto di beni intracomunitari;

- codice TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 comma 2 del DPR 633/1972.

Da notare che con l’utilizzo dei nuovi codici sarà possibile evitare di trasmettere l'esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-Ue.

Altro codice da segnalare riguarda le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite che, attualmente vanno trasmesse con codice TD01, ma dal 4 maggio (obbligatoriamente dal 1° ottobre) dovranno essere inviate con codice TD27.

I NUOVI CODICI NATURA

Importanti sono anche le nuove codifiche che riguardano la natura delle operazioni riportate in fattura.

Tra gli altri, si segnala che il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette si suddivide in N2.1. per i casi da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972 e N.2.2. per gli altri casi di non soggette.

Modifiche, sempre dal 1° ottobre 2020, si segnalano anche per:

- il codice N3 (operazioni non imponibili): occorrerà utilizzare i codici di dettaglio che vanno da N3.1. a N3.6;

- il codice N6 (reverse charge): anche in questo caso sono previsti codici di dettaglio da N6.1. a N6.9 con sottocodici legati alle tipologie di operazioni soggette a inversione contabile quali ad esempio le cessioni di rottami, di telefoni cellulari, le operazioni nel settore energetico.

Giusto a titolo esemplificativo, andando un po’ più nel dettaglio, per il codice N3, la suddivisione è la seguente:

- N3.1: esportazioni;

- N3.2: cessioni intracomunitarie;

- N3.3: cessioni verso San Marino;

- N3.4: operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;

- N3.5: operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento;

- N3.6: altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.